
ITALIA: PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI
DEGLI EBREI STRANIERI
Regio Decreto - Legge 7 settembre 1938
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per la
volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore d'Etiopia
Ritenuta la necessità
urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art.3,n.2, della legge 31 gennaio
1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del
Duce,Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per
l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri
ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo.
Art.
2. Agli effetti del presente
decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza
ebraica,anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque
fatte a stranieri ebrei posteriormente al lì 11 gennaio 1919 s'intendono ad ogni
effetto revocate. Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione
del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al lì 11
gennaio 1919 debbono lasciare il territorio del Regno,della Libia e dei
Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto.Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine
suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle
leggi di P.S. previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.
Art. 5. Le controversie che potessero sorgere
nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte,caso per caso, con
decreto del Ministro per l'Interno, emesso di concerto con i Ministri
eventualmente interessati.
Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.Il Duce,Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
Che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938-Anno XVI Vittorio Emanuele,Mussolini
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