
GERMANIA: LEGGE PER LA PROTEZIONE DEL
SANGUE E DELL'ONORE TEDESCO
15 settembre 1935
Fermamente convinti che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per la futura esistenza del popolo tedesco, ispirati dalla irremovibile determinazione a salvaguardare il futuro della nazione tedesca, il Reichstag ha unanimamente deciso l'emanazione della seguente legge che viene così promulgata:
Articolo I
1. I matrimoni tra ebrei e i
cittadini di sangue tedesco e apparentati sono proibiti. I matrimoni contratti a
dispetto della presente legge sono nulli anche quando fossero contratti senza
l'intenzione di violare la legge.
2. Le procedure legali per l'annullamento
possono essere iniziati soltanto dal Pubblico Ministero.
Articolo II
Le relazioni sessuali extraconiugali tra
ebrei e cittadini di sangue tedesco e apparentati sono proibite.
Articolo III
Agli ebrei non è consentito di impiegare
come domestiche cittadine di sangue tedesco e apparentate.
Articolo IV
1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera
nazionale del Reich o i suoi colori nazionali.
2. Agli ebrei è consentita
l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato
dallo Stato.
Articolo V
1.Chi violi la
proibizione di cui all'Articolo 1 sarà condannato ai lavori forzati.
2.Chi
violi la proibizione di cui all'Articolo 2 sarà condannato al carcere o ai
lavori forzati.
3. Chi violi quanto stabilito dall'Articolo 3 o 4 sarà
punito con un minimo di un anno di carcere o con una delle precedenti
pene.
Articolo VI
Il Ministro degli Interni
del Reich in accordo con il Vice Fuhrer e il Ministro della Giustizia del Reich
emaneranno i regolamenti legali ed amministrativi richiesti per l'attuazione ed
il rafforzamento della legge.
Articolo
VII
La legge diverrà effettiva il giorno successivo alla sua
promulgazione ad eccezione dell'Articolo 3 che diverrà effettivo entro e non
oltre il 1° gennaio 1936.
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